Diritti e cittadinanza – Test di naturalizzazione svizzera
La cittadinanza svizzera comporta un insieme completo di diritti e doveri che definiscono il rapporto tra i cittadini e lo Stato. La democrazia diretta in Svizzera conferisce ai cittadini più diritti …
La cittadinanza svizzera comporta un insieme completo di diritti e doveri che definiscono il rapporto tra i cittadini e lo Stato. La democrazia diretta in Svizzera conferisce ai cittadini più diritti politici rispetto alla maggior parte dei Paesi, richiedendo al contempo una partecipazione civica attiva. Comprendere i diritti fondamentali, le modalità di partecipazione politica e i doveri civici è essenziale per capire come funziona la democrazia svizzera e cosa significa essere cittadini svizzeri.
Diritti fondamentali in Svizzera
La Costituzione federale garantisce i diritti fondamentali a tutte le persone in Svizzera (non solo ai cittadini):
Libertà personale e dignità umana (Art. 10):
- Diritto alla vita e alla libertà personale
- Tutela della dignità umana
- Diritto alla vita privata
- Libertà dalla tortura e da trattamenti inumani o degradanti
Uguaglianza e non discriminazione (Art. 8):
- Tutte le persone sono uguali davanti alla legge
- Divieto di discriminazione basata su origine, razza, sesso, età, lingua, posizione sociale, stile di vita, convinzioni religiose o filosofiche o disabilità
- Uguaglianza giuridica tra uomini e donne
- Misure per eliminare gli svantaggi delle persone con disabilità
Libertà di espressione e di informazione (Artt. 16–17):
- Libertà di opinione e libertà di espressione
- Libertà dei media
- Libertà di informazione
- Diritto di ricevere informazioni da fonti accessibili
Libertà di religione e di coscienza (Art. 15):
- Libertà di religione e di coscienza
- Diritto di scegliere e praticare la religione liberamente
- Nessuno può essere costretto ad aderire o a partecipare a una comunità religiosa
- Separazione tra Chiesa e Stato (pur se alcuni cantoni mantengono ancora chiese ufficiali)
Libertà di riunione e di associazione (Artt. 22–23):
- Diritto alla riunione pacifica
- Diritto di costituire, aderire e partecipare ad associazioni
- Tutela dei sindacati
Diritto di proprietà (Art. 26):
- Diritto di possedere beni
- La proprietà è garantita ma può essere limitata dalla legge (p. es. per interesse pubblico, con indennizzo)
Diritti politici delle cittadine e dei cittadini svizzeri
Le cittadine e i cittadini svizzeri (a partire dai 18 anni) hanno ampi diritti politici:
Diritto di voto (Art. 136):
- Diritto di votare alle elezioni federali, cantonali e comunali
- Diritto di votare sui referendum e sulle iniziative federali
- Quattro date di votazione federali all’anno (di solito a marzo, maggio, settembre e novembre)
- Il voto può essere espresso per corrispondenza, di persona o sempre più spesso tramite e‑voting in alcuni Cantoni
- I cittadini svizzeri residenti all’estero possono anch’essi votare nelle questioni federali
Diritto di essere eletti (Art. 136):
- I cittadini svizzeri possono essere eletti a cariche pubbliche a tutti i livelli
- Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati)
- Parlamenti cantonali e governi cantonali
- Consigli comunali
- Per alcune cariche esistono requisiti specifici (p.es. età, residenza)
Iniziativa popolare (Art. 139):
- 100'000 cittadine e cittadini possono proporre una modifica della Costituzione
- Le firme devono essere raccolte entro 18 mesi
- L’iniziativa viene poi sottoposta a votazione dal popolo e dai cantoni
- Questo conferisce ai cittadini il potere diretto di modificare la Costituzione
Referendum (Art. 140–141):
- Referendum obbligatorio: Le modifiche costituzionali e taluni trattati devono essere approvati dal popolo e dai cantoni
- Referendum facoltativo: 50'000 cittadine e cittadini possono richiedere una votazione sulle leggi federali entro 100 giorni dalla loro pubblicazione
- Ciò conferisce ai cittadini un potere di veto sulla legislazione
Diritto di petizione (Art. 33):
- Ogni persona ha il diritto di presentare petizioni alle autorità
- Le autorità devono prenderne atto, ma non sono obbligate ad adottare misure in seguito
La Svizzera è uno dei pochi paesi in cui le cittadine e i cittadini possono modificare direttamente la Costituzione tramite iniziativa popolare. Dal 1891 sono state presentate oltre 200 iniziative popolari, ma solo circa 22 sono state approvate dagli elettori. Tuttavia molte iniziative che sono fallite alle urne hanno influenzato la legislazione successiva, dimostrando così la loro capacità di orientare il dibattito politico.
Età di voto e suffragio femminile
Età di voto:
- L'età di voto a livello federale è 18 anni
- Il Cantone di Glarona permette ai 16enni di votare nelle questioni cantonali
- Storicamente l'età di voto era di 20 anni, fino a quando non è stata abbassata a 18 nel 1991
Suffragio femminile – uno sviluppo tardivo:
- Le donne hanno ottenuto il diritto di voto a livello federale solo nel 1971 — rendendo la Svizzera una delle ultime democrazie occidentali a concederlo
- Alcuni Cantoni lo avevano introdotto prima (Vaud, Neuchâtel, Ginevra negli anni 1950–60)
- L'ultimo Cantone ad introdurlo è stato Appenzello Interno nel 1990 — e solo perché il Tribunale federale lo ha imposto
- Questa introduzione tardiva riflette il carattere conservatore della democrazia diretta in Svizzera: erano gli uomini a dover votare per concedere il voto alle donne
- Nonostante l'avvio tardivo, oggi la rappresentanza femminile in politica è elevata; la Svizzera ha avuto tra l'altro diverse consiglieri federali e presidenti del Consiglio nazionale di sesso femminile
Doveri e responsabilità della cittadinanza
La cittadinanza svizzera comporta doveri specifici:
Servizio militare o servizio civile (articolo 59):
- I cittadini svizzeri di sesso maschile sono tenuti a prestare servizio militare o a svolgere un servizio civile alternativo
- L'obbligo inizia a 18 anni e generalmente si estende fino ai trent'anni
- Le donne possono prestare servizio militare su base volontaria, ma non sono obbligate
- Chi non può o non vuole prestare servizio paga un contributo sostitutivo
- Trattato in dettaglio nella lezione 11.2
Obblighi fiscali:
- Tutti i residenti, compresi i cittadini, devono pagare imposte a livello federale, cantonale e comunale
- La Svizzera utilizza un sistema basato sull'autodichiarazione: i contribuenti devono dichiarare onestamente i redditi
- L'evasione fiscale è un reato e può comportare multe e procedimenti penali
- I cittadini che vivono all'estero possono, a seconda dei casi, avere ancora obblighi fiscali in Svizzera
Obbligo scolastico (articolo 62):
- I bambini devono frequentare la scuola dell'obbligo (in genere 9–11 anni, a seconda del cantone)
- I genitori sono responsabili di garantire la frequenza scolastica dei figli
- L'istruzione domiciliare è permessa in alcuni cantoni previa autorizzazione
Giuria (in alcuni cantoni):
- In alcuni cantoni si utilizzano giurie per i procedimenti penali
- I cittadini possono essere chiamati a farne parte
- Questo è meno comune che nei sistemi giuridici anglosassoni
Aspettativa di partecipazione civica:
- Pur non essendo obbligatoria per legge, vi è una forte aspettativa sociale che i cittadini partecipino alle votazioni
- La democrazia diretta funziona solo se i cittadini sono informati e coinvolti
- La partecipazione al voto in Svizzera è generalmente del 40–60 %, considerata moderata
Doppia cittadinanza e perdita della cittadinanza svizzera
Doppia cittadinanza:
- La Svizzera consente la doppia (o multipla) cittadinanza dal 1992.
- I cittadini svizzeri possono avere una o più altre cittadinanze senza perdere la cittadinanza svizzera.
- Gli stranieri, nella maggior parte dei casi, possono ottenere la cittadinanza svizzera senza rinunciare alla cittadinanza originale.
- Circa il 60% delle persone naturalizzate mantiene la doppia cittadinanza.
Acquisizione della cittadinanza svizzera:
- Per nascita (ius sanguinis): i figli di genitori svizzeri ricevono automaticamente la cittadinanza svizzera, indipendentemente dal luogo di nascita.
- Per matrimonio: i coniugi di cittadini svizzeri possono richiedere la naturalizzazione facilitata dopo 5 anni di matrimonio e 3 anni di residenza in Svizzera.
- Per naturalizzazione: gli stranieri possono presentare domanda dopo 10 anni di residenza in Svizzera (gli anni trascorsi tra i 8 e i 18 anni contano doppio).
- La naturalizzazione richiede integrazione, conoscenza della vita e delle consuetudini svizzere e l'approvazione delle autorità federali, cantonali e spesso comunali.
Perdita della cittadinanza:
- La cittadinanza svizzera può essere persa per:
- rinuncia volontaria (se si possiede un'altra cittadinanza)
- acquisizione di una cittadinanza straniera (non più applicabile dal 1992)
- La perdita è rara e difficile — la Svizzera non toglie facilmente la cittadinanza.
- I figli nati all'estero da genitori svizzeri nati anch'essi all'estero potrebbero non ricevere automaticamente la cittadinanza a meno che non vengano registrati.
La Svizzera è stata una delle ultime democrazie a concedere il diritto di voto alle donne (1971), ma è anche tra i primi Paesi ad aver avuto una donna come capo dello Stato. Ruth Dreifuss è diventata presidente della Confederazione nel 1999 e da allora la Svizzera ha avuto diverse presidenti della Confederazione, tra cui Simonetta Sommaruga, Doris Leuthard e, più recentemente, Viola Amherd.
Ricordate la cittadinanza svizzera: diritti (ampia partecipazione politica grazie alla democrazia diretta, libertà fondamentali), voto femminile introdotto tardi (donne 1971, ultimo cantone 1990), obblighi (servizio militare o civile, imposte, istruzione), doppia cittadinanza (consentita dal 1992), acquisizione (di norma 10 anni di residenza, o 5 anni per i coniugi). La cittadinanza svizzera combina in modo unico la massima partecipazione politica con responsabilità tradizionali.